Art. 3.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione, per quanto non disposto dalla presente legge, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro e poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.